Leasing immobiliare abitativo, cosa sapere

Il leasing immobiliare abitativo è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge di Stabilità 2016.

Esistono poi una serie di agevolazioni fiscali e di garanzie civilistiche finalizzate a favorire l’utilizzo dello strumento del leasing per l’acquisizione dell’abitazione principale.

Il Ministero dell’Economia e della finanza, in collaborazione con Assilea, ha stilato un vademecum che permette di conoscere e valutare al meglio l’opzione del leasing immobiliare: vediamo quali sono gli aspetti più importanti da considerare.

 

leasing immobiliare abitativo

 

Chi è il proprietario dell’immobile?

Nel contratto di leasing finanziario “prima casa”, la società di leasing è proprietaria dell’immobile fino a quando l’utilizzatore non eserciti l’opzione finale di acquisto, ossia il riscatto.

È obbligatorio esercitare l’opzione finale di acquisto?

No. L’opzione finale di acquisto rappresenta una facoltà dell’utilizzatore che può anche scegliere di non esercitarla: in questo caso però deve restituire l’immobile alla società di leasing.

In quale modo il cliente dimostra di possedere i requisiti per le detrazioni IRPEF previste in caso di stipula di un leasing immobiliare abitativo?

Il requisito principale richiesto per il riconoscimento delle detrazioni IRPEF è che il reddito complessivo dell’utilizzatore non sia superiore a 55.000 euro su base annua; tale reddito è desunto dall’ultima dichiarazione dei redditi disponibile.

Se una coppia è cointestataria di un leasing prima casa e possiede entrambi i requisiti (ciascuno un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro e un’età inferiore a 35 anni) cosa succede?

Si considera il reddito complessivo per singola persona e le agevolazioni IRPEF sono ridotte al 50% (salvo il caso di coniuge fiscalmente a carico). Pertanto ciascuno può detrarre il 19% del canone leasing con un limite massimo di 4.000 euro e il 19% con un limite massimo di 10.000 euro al momento del riscatto.

 

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Sul contratto di leasing si deve pagare l’imposta sostitutiva come nel mutuo?

No.

Cosa succede quando il contratto di leasing è stato stipulato prima dei 35 anni ma questa età viene superata prima del 31 dicembre 2020?

Nulla. Le condizioni dell’età e del reddito complessivo devono essere soddisfatte esclusivamente al momento della stipula del contratto di leasing.

Chi paga IMU, TASI e TARI in caso di leasing prima casa?

IMU, TASI e TARI sono a carico dell’utilizzatore (e non del concedente proprietario) il quale se utilizza direttamente l’abitazione come propria dimora abituale, non sarà tenuto al pagamento né dell’IMU né della TASI, dal cui pagamento sono esentati gli immobili destinati ad abitazione principale dei titolari. Da tale esenzione sono escluse le abitazioni censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

 

Posso acquisire in leasing qualunque immobile per usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla Legge di Stabilità 2016?

Sì, per quanto riguarda le detrazioni IRPEF che prescindono dalle caratteristiche oggettive dell’immobile e possono pertanto riguardare anche immobili censiti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. No, per quanto riguarda le agevolazioni per acquisto “prima casa” (registro all’1,5%) non applicabili a immobili censiti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

 

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Se il cliente ha più di 35 anni può acquistare l’abitazione principale con un leasing?

Il leasing immobiliare abitativo può essere stipulato da qualsiasi persona a prescindere dalla età, dal reddito e dalla proprietà di altri immobili abitativi; sono invece subordinate a specifici requisiti soggettivi e/o oggettivi le agevolazioni fiscali previste dalla Legge di Stabilità 2016:

– le detrazioni IRPEF vengono riconosciute solo a soggetti con reddito inferiore a 55.000 euro, che non siano titolari dei diritti di proprietà su altri immobili abitativi, e in misura diversa a seconda dell’età (sopra o sotto i 35 anni);

– le agevolazioni “prima casa” in tema di imposta di registro vengono riconosciute solo ad abitazioni diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e solo nel caso in cui l’utilizzatore possieda i requisiti soggettivi per accedere a tale tipo di agevolazione.

Cosa succede se il contratto di leasing è risolto perché il cliente non paga più i canoni di leasing?

A seguito della risoluzione il concedente ha diritto alla restituzione del bene. Ottenuto il bene, il concedente dovrà procedere alla vendita o alla ricollocazione del bene a valori di mercato, pagando così all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, al netto di quanto spettante alla società di leasing concedente pari a: la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione; i canoni a scadere attualizzati; il prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto; le spese condominiali eventualmente sostenute, assicurazioni, costi tecnico/legali o altro.

 

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